IL RETTORE
  Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1994;
  Visto il regolamento didattico provvisorio  dell'Universita'  degli
studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  30  settembre 1994, n. 229, con il quale e'
stata approvata la nuova  tabella  didattica  XXIX-bis,  relativa  ai
diplomi universitari in ingegneria;
  Visto  il decreto ministeriale del 22 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1995, n. 166, con il quale e'  stata
approvata  la  nuova  tabella  didattica  XXIX,  relativa ai corsi di
laurea in ingegneria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  30  dicembre
1995,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1996, n.
50,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il   piano   di   sviluppo
dell'Universita' il triennio 1994-1996;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
di  Ateneo  formulate  dalle  autorita'  accademiche dell'Universita'
degli studi di Udine rispettivamente in data:
   consiglio di facolta' di ingegneria del 25 ottobre 1995 e  del  17
aprile 1996;
   senato accademico dell'8 novembre 1995 e del 20 maggio 1996;
   consiglio  di  amministrazione del 26 ottobre 1995 e del 29 maggio
1996;
  Visto il parere favorevole del comitato regionale di  coordinamento
del 3 marzo 1994 e del 1 luglio 1996;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 9 febbraio 1996 e del 18 luglio 1996;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di  Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come segue:
                           Articolo unico
  L'art. 1, punto 2), relativo alla  facolta'  di  ingegneria,  viene
soppresso e sostituito con il seguente:
   2) facolta' di ingegneria:
     a) corso di laurea in ingegneria civile;
     b) corso di laurea in ingegneria gestionale;
     c) corso di laurea in ingegneria meccanica;
     d) corso di laurea in ingegneria elettronica;
     e) corso di diploma universitario in ingegneria meccanica;
     f)  corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e
delle risorse;
     g) corso di diploma universitario in ingegneria elettronica;
     h) corso di diploma universitario in ingegneria chimica;
     i)  corso  di  diploma   universitario   in   ingegneria   delle
infrastrutture;
     l)  corso  di  diploma  universitario  in ingegneria logistica e
della produzione.
  Gli articoli dal 16 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  giugno  1979,  n.  298,  successivamente  integrato e
modificato con il decreto rettorale del  1  giugno  1992  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1992, n. 249), con il decreto
rettorale  del  31  ottobre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 marzo 1993, n. 61), con il decreto rettorale  del  31  ottobre
1992  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1993, n. 62),
con il decreto  rettorale  del  19  ottobre  1993  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  16  dicembre 1993, n. 294) sono soppressi e
sostituiti dai  seguenti  con  scorrimento  della  numerazione  degli
articoli successivi:
                             TITOLO III
                       FACOLTA' DI INGEGNERIA
  Art.  16  (Istituzione corsi di studio). - 1. Presso la facolta' di
ingegneria dell'Universita' degli studi di  Udine  sono  istituiti  i
sottosegnati corsi di studio.
  2. La facolta' conferisce i seguenti titoli di studio:
    a) laurea in ingegneria civile;
    b) laurea in ingegneria gestionale;
    c) laurea in ingegneria meccanica;
    d) laurea in ingegneria elettronica;
    e) diploma universitario in ingegneria meccanica;
    f)  diploma  universitario  in  ingegneria  dell'ambiente e delle
risorse;
    g) diploma universitario in ingegneria elettronica;
    h) diploma universitario in ingegneria chimica;
    i) diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;
    l)  diploma  universitario  in  ingegneria  logistica   e   della
produzione.
  Art.  17  (Obiettivi dei corsi di laurea). - 1. Al compimento degli
studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria  ..",  con
la specificazione del Corso di laurea seguito.
  2.  I  corsi  di  laurea  possono essere articolati in orientamenti
locali. Per ciascun corso di laurea e' costituito un consiglio.
  3. Obiettivo generale di ciascun  corso  di  studio  e'  quello  di
formare  tecnici  di elevata preparazione, qualificati per svolgere e
gestire le attivita' connesse con la ricerca e  la  progettazione,  e
per  promuovere  e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede,
pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che  approfondisca
anche  gli  aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia
per   quelle   ingegneristiche,   unitamente   a   una   preparazione
professionale  approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti
ed individuato dal titolo del corso di laurea.
  4.  Il  corso di laurea in ingegneria gestionale ha caratteristiche
intersettoriali, mentre gli altri  corsi  di  laurea  afferiscono  ai
seguenti settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e
a distinti ambiti professionali:
   settore civile: corso di laurea in ingegneria civile;
   settore   dell'informazione:   corso   di   laurea  in  ingegneria
elettronica;
   settore industriale: corso di laurea in ingegneria meccanica.
  Art. 18 (Accesso ai corsi di laurea). - 1. L'iscrizione al corso di
laurea e' regolata dalle norme vigenti in  materia  di  accesso  agli
studi universitari.
 Art.  19 (Ordinamento dei corsi di laurea). - 1. La durata dei corsi
di laurea e' stabilita in cinque anni.
  2. L'attivita' didattica  assistita  di  ciascun  corso  di  laurea
comprende  almeno  tremila  ore  (lezioni,  esercitazioni  teoriche e
pratiche,  laboratori,  seminari,  progetti  ed   elaborati,   visite
tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).
  3.  L'ordinamento  didattico  e'  formulato con riferimento a uno o
piu' settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti
obiettivi didattico-formativi.
  4. Le tabelle B, C, D ed E riportano  le  indicazioni  dei  settori
scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualita'
obbligatorie per i diversi corsi di laurea.
  5.   L'ordinamento   didattico   e'  riportato  nelle  tabelle  con
riferimento alla "annualita'",  intesa  come  corso  di  insegnamento
monodisciplinare  o  integrato, comprendente in ogni caso non meno di
ottanta  ore  di  attivita'  didattica   assistita.   Il   corso   di
insegnamento  integrato  e'  costituito  da  un massimo di tre moduli
coordinati, nessuno dei quali  inferiore  a  venti  ore,  affidati  a
docenti diversi.
  6.  Le  modalita' di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno
favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare  enfasi
sara'  dedicata alle connesse attivita' di laboratorio e progettuali,
in modo da raggiungere, compatibilmente con le  risorse  disponibili,
classi  di  insegnamento  limitate e, di norma, non superiori a cento
studenti.
  7. Per essere ammesso a sostenere l'esame  di  laurea  lo  studente
deve aver frequentato e superato gli esami di ventinove annualita'.
  8.  Di  tali  annualita', nove sono da scegliersi in accordo con la
tabella B; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di  creare
la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti
i corsi di laurea in ingegneria.
  9.  Almeno  sei  annualita'  sono  da  scegliersi in accordo con le
tabelle C, i cui insegnamenti hanno la  finalita'  di  caratterizzare
gli   aspetti   di   base  e  professionali  dei  pertinenti  settori
dell'ingegneria.
  10. Almeno cinque annualita' sono da  scegliersi  dalla  pertinente
tabella D, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura
specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di
laurea.
  11.  Per  i  corsi  di  laurea  intersettoriali le annualita' vanno
scelte, oltre che e tabella E, e in numero non inferiore a undici. In
ogni caso la tabella E ha per i corsi di  laurea  intersettoriali  le
funzioni dell'insieme delle tabelle C e D.
  12.  Il  consiglio  di  facolta'  su  proposta  dei  consigli delle
strutture  didattiche  competenti  delibera  quali  tra  le  restanti
annualita'   rendere   eventualmente  obbligatorie  sul  piano  della
facolta' e quali organizzare in orientamenti locali.
  13. Per ottenere l'iscrizione agli anni  successivi  al  primo,  lo
studente  dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato
il relativo esame per un numero  di  annualita',  scelte  fra  quelle
previste nel manifesto annuale degli studi, pari a:
   due annualita' per l'iscrizione al secondo anno;
   sei annualita' per l'iscrizione al terzo anno;
   undici annualita' per l'iscrizione al quarto anno;
   sedici annualita' per l'iscrizione al quinto anno.
  14.  Durante  il  primo  triennio  del  corso di laurea lo studente
dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione  di  almeno
una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite
dalla  facolta'.  Particolari  corsi  di  insegnamento  delle  lingue
potranno  essere  istituiti  dall'Ateneo  anche  facendo  ricorso   a
tecniche e strumenti specifici.
  Art.  20  (Regolamento  dei  corsi di laurea). - 1. Il consiglio di
facolta'  determina,  con  il  proprio  regolamento   didattico,   in
conformita'  al  presente  regolamento,  l'articolazione dei corsi di
laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge  n.
341/1990.
  2.  In  particolare, nel regolamento didattico della facolta' sara'
indicato il piano  degli  studi  nel  rispetto  dei  vincoli  di  ore
complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui
al  precedente  art.  19, e con l'indicazione delle denominazioni dei
singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o  integrati),  della
loro  collocazione  nei  successivi  periodi  didattici  e delle loro
eventuali propedeuticita'.
  3.  Andranno  altresi'  specificati  gli   eventuali   insegnamenti
integrati  con  i loro moduli, le attivita' pratiche e di laboratorio
associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione
delle relative commissioni, le modalita' dell'esame di laurea.
  4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti  corsi
di  insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a
mezza annualita' (da quaranta a sessanta ore).
  5. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare
il ricorso a esperienze e professionalita' esterne,  potranno  essere
utilizzati  anche  altri  moduli didattici da quotarsi in frazioni di
annualita',  sino  alla  concorrenza  massima  di   due   annualita'.
L'attivita'  di  tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a
corrispondente esame, potra'  essere  ritenuta  equivalente  fino  al
massimo  di  una delle annualita' previste per il conseguimento della
laurea.
  6. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due  periodi  di
esclusiva  attivita'  didattica  (semestri)  della  durata  di almeno
tredici  settimane  didattiche  ciascuno,  separati  dai  periodi  di
valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi
il consiglio di facolta' distribuira' le attivita' didattiche tenendo
anche presente la necessita' degli studenti di disporre di un congruo
periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso
dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi
europei     di    mobilita'    studentesca    e    di    cooperazione
universita'-imprese, la facolta' dovra' favorire  l'effettuazione  di
stages  e  di  periodi  di  studio  anche nell'ambito della Comunita'
europea,  sia   presso   laboratori   di   ricerca   universitari   o
extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.
  7.  Le  attivita'  didattiche non puramente teoriche, facenti parte
dei singoli insegnamenti, oltre che  quelle  di  tirocinio,  potranno
essere  svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i
quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.
  8. Il consiglio di  facolta'  potra'  prevedere  seminari  e  brevi
corsi,  da  frequentare  anche  presso  altre  facolta',  al  fine di
favorire una  migliore  formazione  umanistica,  in  particolare  per
quegli  studenti  che  per  iter  degli  studi  secondari o per altre
motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle
scienze umane.
  9. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi
di laurea non comporta necessariamente identita' di  programmi  e  di
svolgimento, e quindi di docente.
  10.  Gli  insegnamenti  attivabili sono quelli indicati nei settori
scientiifico-disciplinari di cui all'art 14 della legge n. 341/1990.
 
 
                 TABELLA B - Decreto 22 maggio 1995
                  ANNUALITA' COMUNI A TUTTI I CORSI
                       DI LAUREA IN INGEGNERIA
                   Denominazione del settore
   Codifica         scientifico-disciplinare              Annualita'
      -                        -                              -
A02A-A01C       Analisi matematica - Geometria                4
A03X-A04A       Fisica matematica - Analisi numerica
A01A-A01B       Logica matematica - Algebra
A02B-S01A       Probabilita' e statistica matematica
                 - Statistica
B01A            Fisica generale                               1
B01A-B03X       Fisica generale - Struttura della materia     1
C06X            Chimica                                       1
K05A            Sistemi di elaborazione delle informazioni    1
K05B            Informatica
H15X-I27X       Estimo - Ingegneria economico-gestionale      1
P01A            Economia politica
 
                TABELLA E.2 - Decreto 22 maggio 1995
                 ANNUALITA' CARATTERIZZANTI IL CORSO
                 DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE
                   Denominazione del settore
   Codifica         scientifico-disciplinare              Annualita'
      -                        -                              -
H07A            Scienza delle costruzioni                     1
I05A            Fisica tecnica industriale
I04C            Sistemi e tecnologie energetici               2
I07X            Meccanica applicata alle macchine
I08A            Progettazione meccanica e costruzione
                 di macchine
I09X            Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
I10X            Tecnologie e sistemi di lavorazione           1
I14A            Scienza e tecnologia dei materiali
I17X            Elettrotecnica
K01X-K03X       Elettronica - Telecomunicazioni               1
K04X            Automatica                                    1
A04B            Ricerca operativa                             1
S02X            Statistica economica
K05A            Sistemi di elaborazione delle informazioni    1
I11X            Impianti industriali meccanici                1
I02C            Impianti e sistemi aerospaziali               1
I11X            Impianti industriali meccanici
I15C            Impianti chimici
I19X            Sistemi elettrici per l'energia
I27X            Ingegneria economico-gestionale               1
I10X            Tecnologie e sistemi di lavorazione           1
I27X            Ingegneria economico-gestionale
P02B            Economia e gestione delle imprese
 
                TABELLA C.1 - Decreto 22 maggio 1995
                  ANNUALITA' COMUNI A TUTTI I CORSI
                    DI LAUREA DEL SETTORE CIVILE
                   Denominazione del settore
   Codifica         scientifico-disciplinare              Annualita'
      -                        -                              -
H01A-H01B       Idraulica - Costruzioni idrauliche            1
H06X            Geotecnica                                    1
H07A            Scienza delle costruzioni                     1
H08A            Architettura tecnica                          1
H11X            Disegno                                       1
I04C            Sistemi e tecnologie energetici               2
I05B            Fisica tecnica ambientale
I07X            Meccanica applicata alle macchine
I17X            Elettrotecnica
I18X            Convertitori, macchine e azionamenti
                  elettrici
I14A            Scienza e tecnologia dei materiali            1
 
               TABELLA D.1.1 - Decreto 22 maggio 1995
                 ANNUALITA' CARATTERIZZANTI IL CORSO
                   DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
                   Denominazione del settore
   Codifica         scientifico-disciplinare              Annualita'
      -                        -                              -
H01B-H01C       Costruzioni idrauliche - Costruzioni
                  marittime                                   1
H03X            Strade, ferrovie ed aeroporti                 1
H04X            Trasporti                                     1
H05X            Topografia e cartografia                      1
H07B            Tecnica delle costruzioni                     1
H14A            Tecnica e pianificazione urbanistica          1
K04X            Automatica
 
                TABELLA C.2 - Decreto 22 maggio 1995
                  ANNUALITA' COMUNI A TUTTI I CORSI
               DI LAUREA DEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE
                   Denominazione del settore
   Codifica         scientifico-disciplinare              Annualita'
      -                        -                              -
H07A            Scienza delle costruzioni                     1
I04B-I04C       Macchine a fluido - Sistemi e
                  tecnologie energetici
I05A-I05B       Fisica tecnica industriale - Fisica
                  tecnica ambientale
I07X            Meccanica applicata alle macchine
I17X            Elettrotecnica                                1
K01X            Elettronica                                   1
K03X            Telecomunicazioni                             1
K04X            Automatica                                    1
K05A            Sistemi di elaborazione delle informazioni    1
 
               TABELLA D.2.2 - Decreto 22 maggio 1995
                 ANNUALITA' CARATTERIZZANTI IL CORSO
                 DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
                   Denominazione del settore
   Codifica         scientifico-disciplinare              Annualita'
      -                        -                              -
K01X            Elettronica                                   1
K03X            Telecomunicazioni                             1
K02X            Campi elettromagnetici                        1
K10X            Misure elettriche ed elettroniche             1
K04X            Automatica
K01X            Elettronica 1
K05A            Sistemi di elaborazione delle informazioni
 
                TABELLA C.3 - Decreto 22 maggio 1995
                  ANNUALITA' COMUNI A TUTTI I CORSI
                  DI LAUREA DEL SETTORE INDUSTRIALE
                   Denominazione del settore
   Codifica         scientifico-disciplinare              Annualita'
      -                        -                              -
H07A            Scienza delle costruzioni                     1
H07B            Tecnica delle costruzioni
I05A-I05B       Fisica tecnica industriale - Fisica
                  tecnica ambientale                          1
I15B            Principi di ingegneria chimica
I07X            Meccanica applicata alle macchine             1
I09X            Disegno e metodi dell'ingegneria
                  industriale
I04A            Propulsione aerospaziale                      1
I04B-I04C       Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie
                  energetici
I10X            Tecnologie e sistemi di lavorazione           1
I14A            Scienza e tecnologia dei materiali
I14B            Materiali macromolecolari
I17X            Elettrotecnica                                1
I18X            Convertitori, macchine e azionamenti
                  elettrici
K01X            Elettronica                                   1
K04X            Automatica
 
               TABELLA D.3.5 - Decreto 22 maggio 1995
                 ANNUALITA' CARATTERIZZANTI IL CORSO
                  DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA
                   Denominazione del settore
   Codifica         scientifico-disciplinare              Annualita'
      -                        -                              -
H01A            Idraulica                                     1
I03X            Fluidodinamica
I08A            Progettazione meccanica e costruzione
                  di macchine                                 1
I09X            Disegno e metodi dell'ingegneria industriale  1
I10X            Tecnologie e sistemi di lavorazione           1
I11X            Impianti industriali meccanici                1
I04B            Macchine a fluido                             1
I06X            Misure meccaniche e termiche
I07X            Meccanica applicata alle macchine
 
 
  Art. 21 (Corsi di diploma universitario). - 1. I corsi  di  diploma
universitario  in  ingegneria  dell'ambiente  e  delle  risorse  e in
ingegneria  logistica  e  della  produzione   hanno   caratteristiche
intersettoriali  mentre  gli  altri  corsi  di diploma afferiscono ai
seguenti settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e
a distinti ambiti professionali:
   1) settore civile: corso di diploma  universitario  in  ingegneria
delle infrastrutture;
   2)   settore   industriale:  corsi  di  diploma  universitario  in
ingegneria chimica e in ingegneria meccanica;
   3) settore dell'informazione: corso di  diploma  universitario  in
ingegneria elettronica.
  2. Tali corsi di diploma universitario possono essere articolati in
orientamenti,  stabiliti  dalla facolta' all'atto dell'emanazione del
proprio regolamento didattico. Per ogni corso di diploma puo'  essere
costituito  un  unico  consiglio,  indipendentemente dal numero degli
orientamenti.
  3.  Al  compimento  degli  studi  viene  conseguito  il  titolo  di
"diplomato  in  ingegneria  ..",  con  la specificazione del corso di
diploma seguito.
  4. Obiettivo generale di ciascun corso  di  diploma  e'  quello  di
formare   tecnici   con   preparazione   di   livello  universitario,
qualificati anche per svolgere attivita' di supporto alla  ricerca  e
per  recepire  e  gestire  l'innovazione  adeguandosi  all'evoluzione
scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona  formazione
di  base,  rivolta, pero', piu' agli aspetti applicativi che a quelli
teorico-astratti; una preparazione ingegneristica  a  largo  spettro,
anche   se   orientata   a   un  settore  specifico;  una  formazione
professionalizzante che addestri  all'utilizzo  delle  conoscenze  di
base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.
  Art.   22  (Accesso  ai  corsi  di  diploma  universitario).  -  1.
L'iscrizione ai corsi di diploma e' regolata dalle norme  vigenti  in
materia di accesso agli studi universitari.
  2.  Il  numero  degli  iscritti al primo anno di corso e' stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di  facolta',
in  base  alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili
esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali  fissati
dal   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, ai sensi dell'art.  9,  quarto  comma,  della  legge  n.
341/1990.  In  ogni  caso,  per  realizzare  una  efficace  attivita'
didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di
insegnamento  dovra'  avere  un  numero  di  studenti  iscritti   non
superiore, di norma, alle cento unita'.
  3.  Le  modalita'  delle  eventuali prove per l'ammissione al primo
anno di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'.
  Art. 23 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini).  -  1.
Ai fini del proseguimento degli studi i corsi diploma di cui all'art.
21  sono  dichiarati  mutuamente  affini ed affini a tutti i corsi di
laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1  della  tabella
XXIX  (decreto  22 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1995, n.
166) e successive modificazioni e integrazioni).
  2.  Il  criterio  generale per il riconoscimento degli insegnamenti
seguiti con esito positivo nel  corso  di  diploma  universitario  e'
quello  della loro validita' culturale (propedeutica o professionale)
nell'ottica della formazione richiesta  per  il  conseguimento  della
laurea.  Conseguentemente  la  facolta'  potra'  riconoscere tutti, o
parte, degli insegnamenti seguiti con esito  positivo  nel  corso  di
diploma, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli
insegnamenti  del  corso  di laurea; la facolta' indichera', inoltre,
sia gli insegnamenti integrativi  atti  a  completare  la  formazione
necessaria  per  inserirsi  nel corso di laurea, sia gli insegnamenti
specifici del corso di laurea  necessari  per  conseguire  la  laurea
stessa.   Gli   insegnamenti  integrativi  non  sono  necessariamente
propedeutici agli insegnamenti specifici.
  3. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno  del  corso
di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso non
potra' in ogni caso essere superiore al terzo.
  4.  Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma o
da un corso di laurea ad un corso di diploma, sempre  della  facolta'
di  ingegneria,  il competente consiglio di facolta' riconoscera' gli
insegnamenti seguendo il criterio della loro utilita' ai  fini  della
formazione  richiesta  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo  ed
indichera' il piano degli  studi  da  completare  per  conseguire  il
titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. La
facolta'  identifichera'  i modi piu' appropriati per consentire, sia
agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia  a
quelli  che  abbiano  interrotto gli studi nell'ambito di un corso di
laurea  in  ingegneria,  di  completare  i  propri   studi   con   il
conseguimento di un diploma universitario.
  5.   I  corsi  di  diploma  e  quelli  di  laurea  aventi  identica
denominazione sono considerati strettamente affini.
  6. La facolta', nel riconoscere gli studi di un  corso  di  diploma
per  il  proseguimento  nel  corso  di  laurea  strettamente  affine,
riconoscera' gli studi completati in misura tale che, per  conseguire
la  laurea,  il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi,
sia  propri  del  corso  di  laurea,  non  sia  di  norma  superiore,
rispettivamente, a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Nel
caso  di  proseguimento  degli studi la facolta' dovra' quindi tenere
presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.
  Art. 24 (Articolazione del corso degli studi). - 1. La durata degli
studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria  e'  stabilita
in tre anni.
  2.  Ciascuno  dei  tre  anni  di  corso potra' essere articolato in
periodi didattici piu' brevi, specificandoli  nel  regolamento  della
facolta'.
  3.   Complessivamente  l'attivita'  didattica  assistita  comprende
almeno duemilacento ore organizzate in trenta  moduli  didattici.  Di
esse,   almeno   cinquecento   ore  sono  di  attivita'  pratiche  di
laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio  potra'  anche
essere  associata  ai  diversi  corsi di insegnamento. L'attivita' di
laboratorio  e  di  tirocinio  potra'  essere  svolta  all'interno  o
all'esterno  dell'universita',  anche  in  relazione  ad un elaborato
finale, presso  qualificati  enti  pubblici  e  privati,  italiani  e
stranieri.  L'attivita'  di  tirocinio,  opportunamente documentata e
sottoposta a corrispondente valutazione, potra' essere  ritenuta  dal
consiglio   di   facolta'  equivalente,  al  massimo,  a  due  moduli
didattici.
  4. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento  al  modulo
didattico  che  comprende  un'attivita' didattica assistita (lezioni,
esercitazioni  teoriche  e  pratiche,  laboratori,  ecc.)  di  almeno
cinquanta  ore.  Per conseguire il diploma universitario occorre aver
superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti
previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite  dal
consiglio  di  facolta'.  La  facolta',  nello  stabilire le prove di
valutazione della preparazione degli studenti,  seguira'  criteri  di
continuita'  e  di  accorpamento  in modo da limitare il numero degli
esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore a  quello  dei
moduli didattici.
  5.  Le  tabelle  di  cui  all'art.  7 riportano per ciascun diploma
universitario il numero dei moduli didattici  e  i  relativi  settori
scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula
didattici.  La  facolta'  completera'  le indicazioni, fino ai trenta
moduli  didattici,  in  modo  da   raggiungere   definiti   obiettivi
didattico-formativi.
  6.  L'esame  finale  di  diploma  consiste in una discussione orale
avente lo scopo di accertare la preparazione di base e  professionale
del candidato; in esso potra' essere discusso un elaborato scritto.
  Art.  25  (Regolamento dei corsi di diploma universitario). - 1. Il
consiglio  di  facolta'  determina,  con   il   proprio   regolamento
didattico,  in  conformita'  al presente regolamento, l'articolazione
dei corsi di diploma universitario in  accordo  con  quanto  previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  2.  In  particolare, nel regolamento didattico della facolta' sara'
indicato il piano  degli  studi  nel  rispetto  dei  vincoli  di  ore
complessive     di     didattica     assistita     e    di    settore
scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.
  3. Nel piano degli studi sara' individuata la  denominazione  degli
insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara'  costituito da un singolo
modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni  di  moduli.
Le  denominazioni  degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate
nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14  della  legge
n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma
universitario,  nel  senso  di  differire  dall'insegnamento  omonimo
utilizzato  nel  corso  di  laurea,  occorre  aggiungere   alla   sua
denominazione  la  sigla  (D.U.).  Le  denominazioni  di insegnamenti
integrati,  formati  con  moduli  didattici  appartenenti  a  settori
scientifico-disciplinari   differenti,   saranno  diverse  da  quelle
riportate  nei  settori  stessi.  L'identita'  di  denominazione   di
insegnamenti   comuni   a   piu'   corsi   di  diploma  non  comporta
necessariamente identita' di programma e di svolgimento, e quindi  di
docente.
  4. Nel regolamento didattico della facolta' sara' altresi' indicata
la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e
le  loro  eventuali  propedeuticita'.  Saranno inoltre specificate le
attivita' pratiche e di laboratorio associate ai  singoli  corsi,  le
prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le
modalita' dell'esame finale di diploma.
  5.   Nel   regolamento  didattico  della  facolta'  saranno  infine
riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti  positivamente  superati,
perche' uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo.
  6.  Il  consiglio  di  facolta'  potra'  prevedere seminari e brevi
corsi, da  frequentare  anche  presso  altre  facolta',  al  fine  di
favorire   una   migliore   formazione  umanistica;  potra'  altresi'
prevedere brevi corsi sulle norme e i principi  del  disegno  tecnico
per  quegli  studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia
previsti.
  7. La facolta' potra' inoltre prevedere che lo studente dimostri la
conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua  straniera.
Le   modalita'  dell'accertamento  saranno  definite  dalla  facolta'
stessa. Particolari  corsi  di  insegnamento  delle  lingue  potranno
essere   istituiti  dall'ateneo  anche  utilizzando  uno  dei  moduli
didattici a scelta.
  Art. 26 (Docenza). - 1. La copertura dei moduli didattici  attivati
e'  attribuita  dal consiglio di facolta' a professori di ruolo dello
stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
382/1980,  ovvero,  per  affidamento,  a  professori  di  ruolo  o  a
ricercatori    confermati,    sempre     del     medesimo     settore
scientifico-disciplinare o di settore affine.
  2.  Al  fine  di  facilitare  il ricorso a qualificate esperienze e
professionalita' esterne potranno essere affidati  moduli  didattici,
con  le modalita' previste nello statuto dell'Universita' degli studi
di Udine, a professori a contratto.
  Art. 27 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario).  -  1.  I
curricula  dei  diplomi universitari in ingegneria sono formulati con
riferimento al modulo  didattico.  Nelle  tabelle  che  seguono  sono
riportate     le     indicazioni    di    uno    o    piu'    settori
scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli  didattici;
quando  necessario, e' anche riportata una precisazione dei contenuti
scientifico-professionali.
  2. Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che  concorrono
a  creare  la  cultura  di  base  e le competenze, anche strumentali,
comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.
  3. Nelle tabelle B sono specificati i  moduli  didattici  comuni  a
tutti i diplomi universitari di un medesimo settore, i quali hanno la
finalita'  di  caratterizzare  gli aspetti di base e professionali di
ciascuno  dei  tre  settori   dell'ingegneria   rappresentati   nella
facolta'.
  4.  Nelle  tabelle C sono riportati gli ulteriori moduli didattici,
specifici dei singoli corsi di diploma, i quali hanno l'obiettivo  di
fornire  la  cultura specifica e le competenze professionali generali
di ogni singolo corso.
  5. Per i corsi di diploma intersettoriali, le tabelle D, unitamente
alla tabella A, indicano l'ordinamento didattico complessivo.
  6. Gli orientamenti di un corso di diploma hanno l'obiettivo di far
approfondire,  in  un  particolare  campo,  sia  competenze  di  tipo
metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I
moduli  didattici,  in  numero non inferiore a tre, sono scelti dalla
facolta',  in  accordo  con  l'obiettivo   indicato,   in   fase   di
formulazione del proprio regolamento didattico.
 
                  TABELLA A - Decreto 31 marzo 1994
        MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. IN INGEGNERIA
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
A02A-A01C    Analisi matematica - Geometria     4         Matematica
A03X-A04A    Fisica matematica - Analisi numerica
A01A-A01B    Logica matematica - Algebra
A02B-S01A    Probabilita' e statistica matematica
               - Statistica
B01A         Fisica generale                    1         Fisica
B01A-B03X    Fisica generale - Struttura
               della materia                    1         Fisica
C06X         Chimica                            1         Chimica
K05A         Sistemi di elaborazione delle
               informazioni                     1         Informatica
                                                            di base
H15X         Estimo                             1         Economia e
                                                           gestione
I27X         Ingegneria economico-gestionale
P01A         Economia politica
 
                 TABELLA D.2 - Decreto 31 marzo 1994
 
MODULI  DIDATTICI  SPECIFICI  DEL  D.U. IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E
DELLE RISORSE
 
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
D01B-D01C    Geologia stratigrafica -
               Geologia strutturale             1
D02B         Geologia applicata
D04B-H06X    Geofisica applicata - Geotecnica   1
I16A         Ingegneria degli scavi e delle
               miniere
I16B         Ingegneria delle materie prime
H11X         Disegno                            1    Rappresentazione
I09X         Disegno e metodi dell'ingegneria
               industriale
H05X         Topografia e cartografia           1         Rilevamento
                                                       del territorio
H01A         Idraulica                          1         Meccanica
                                                          dei liquidi
H07A         Scienza delle costruzioni          1         Meccanica
                                                       del continuo
I03X         Fluidodinamica                     1       Meccanica dei
                                                        fluidi e dei
                                                        solidi
I07X         Meccanica applicata alle macchine
H01B-H01C    Costruzioni idrauliche -
               Costruzioni marittime            1         Fluidi del
                                                          suolo e del
                                                          sottosuolo
I16C         Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
E03A-H02X    Ecologia - Ingegneria sanitaria-
              ambientale                        1         Ingegn.
                                                        ambientale ed
                                                         ecologica
I15B         Principi di ingegneria chimica     1       Ingegneria
                                                   chimica-ambientale
I12B-I15C    Impianti nucleari - Impianti
               chimici                          1     Tecnica della
                                                        sicurezza
                                                        ambientale
I15E         Chimica industriale e tecnologica
I04C         Sistemi e tecnologie energetici    1         Energetica
I05B         Fisica tecnica ambientale
I17X-I19X    Elettrotecnica - Sistemi elettrici
              per l'energia                     1       Fondamenti e
                                                         impianti
                                                         elettrici
K01X-K02X    Elettronica-Campi elettromagnetici 1      Principi di
                                                       ingegneria
                                                    dell'informazione
K03X-K04X    Telecomunicazioni - Automatica
             + 7 moduli didattici da definire in sede locale.
 
                 TABELLA D.4 - Decreto 31 marzo 1994
 
MODULI  DIDATTICI  SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA
PRODUZIONE
 
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
H07A         Scienza delle costruzioni          1      Meccanica dei
                                                         solidi
I08A         Progettazione meccanica e
               costruzione di macchine
I05A         Fisica tecnica industriale         1
I07X         Meccanica applicata alle macchine  1
I09X         Disegno e metodi dell'ingegneria
               industriale
I10X         Tecnologie e sistemi di
               lavorazione                      2
I11X         Impianti industriali meccanici     1         Logistica
I17X         Elettrotecnica                     1         Principi,
                                                          azionamenti
                                                          e impianti
                                                          elettrici
I18X         Convertitori, macchine e
               azionamenti elettrici
I19X         Sistemi elettrici per l'energia
K01X         Elettronica                        1        Apparati e
                                                       strumentazione
K04X         Automatica                         2
K05A         Sistemi di elaborazione delle
               informazioni
A04B         Ricerca operativa                  1
I27X         Ingegneria economico-gestionale    1
I04C         Sistemi e tecnologie energetici    1        Gestione
                                                         industriale
                                                         dell'energia
I19X         Sistemi elettrici per l'energia
I02C         Impianti e sistemi aerospaziali    1      Gestione degli
                                                          impianti
                                                        industriali
I11X         Impianti industriali meccanici
I15C         Impianti chimici
I19X         Sistemi elettrici per l'energia
   + 7 moduli didattici da definire in sede locale.
 
               TABELLA B.1 - Decreto del 31 marzo 1994
      MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. DEL SETTORE CIVILE
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
H01A         Idraulica                          1
H01B-H01C    Costruzioni idrauliche -
               Costruzioni marittime
D02B         Geologia applicata                 1
H06X         Geotecnica
H07A         Scienza delle costruzioni          1
H07B         Tecnica delle costruzioni          1
H11X         Disegno                            1
I14A         Scienza e tecnologia dei materiali 1
 
              TABELLA C.1.1 - Decreto del 31 marzo 1994
 
MODULI   DIDATTICI   SPECIFICI   DEL   D.U.   IN   INGEGNERIA   DELLE
INFRASTRUTTURE
 
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
H01A         Idraulica                          1
H01B         Costruzioni idrauliche
H01C         Costruzioni marittime
H02X         Ingegneria sanitaria-ambientale    1
H03X         Strade, ferrovie ed aeroporti      1
H04X         Trasporti                          1
H05X         Topografia e cartografia           1
I04C         Sistemi e tecnologie energetici    1
I07X         Meccanica applicata alle macchine  1
I17X         Elettrotecnica                     1    Elettrotecnica
                                                   e sue applicazioni
I18X         Convertitori, macchine e
               azionamenti elettrici
I19X         Sistemi elettrici per l'energia
   + 7 moduli didattici da definire in sede locale.
 
                 TABELLA B.2 - Decreto 31 marzo 1994
MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. DEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
I17X         Elettrotecnica                     1
K01X         Elettronica                        1
K02X         Campi elettromagnetici             1
K03X         Telecomunicazioni
K04X         Automatica                         1
K05A         Sistemi di elaborazione delle
               informazioni                     2
 
                TABELLA C.2.2 - Decreto 31 marzo 1994
    MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA ELETTRONICA
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
K01X         Elettronica                        4         Componenti,
                                                          circuiti e
                                                           tecnologie
K10X         Misure elettriche ed elettroniche  1
K02X         Campi elettromagnetici             1
K03X         Telecomunicazioni                  1
K04X         Automatica                         1
K02X         Campi elettromagnetici
K03X         Telecomunicazioni
   + 7 moduli didattici da definire in sede locale.
 
                 TABELLA B.3 - Decreto 31 marzo 1994
   MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. DEL SETTORE INDUSTRIALE
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
H07A         Scienza delle costruzioni          1          Meccanica
                                                           dei solidi
I08A         Progettazione meccanica e
               costruzione di macchine
I07X         Meccanica applicata alle macchine  1
I09X         Disegno e metodi dell'ingegneria
               industriale
I05A         Fisica tecnica industriale         1       Termodinamica
                                                        e
trasmissione
                                                        del calore
I03X         Fluidodinamica
I15B         Principi di ingegneria chimica
I04C         Sistemi e tecnologie energetici    1          Sistemi
                                                          energetici
I17X         Elettrotecnica                     1        Principi e
                                                         applicazioni
I10X         Tecnologie e sistemi di
               lavorazione                      1        Materiali e
                                                         relative
                                                         tecnologie
I13X         Metallurgia
I14A         Scienza e tecnologia dei materiali
I18X         Convertitori, macchine e azionamenti
               elettrici
I19X         Sistemi elettrici per l'energia
 
                TABELLA C.3.2 - Decreto 31 marzo 1994
      MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA CHIMICA
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
C05X         Chimica organica                   1
I15B         Principi di ingegneria chimica     1
I15C         Impianti chimici                   2
I15D         Teoria dello sviluppo dei
               processi chimici                 1
I15E         Chimica industriale e tecnologica  2
   + 8 moduli didattici da definire in sede locale.
 
                TABELLA C.3.5 - Decreto 31 marzo 1994
     MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA MECCANICA
 Codifica     Denominazione del settore      Numero       Contenuto
del settore   scientifico-disciplinare      di moduli     dei moduli
    -                    -                      -              -
H01A         Idraulica                          1          Meccanica
                                                           dei fluidi
I03X         Fluidodinamica
I04B         Macchine a fluido                  1
I05A         Fisica tecnica industriale         1
I07X         Meccanica applicata alle macchine  1
I08A         Progettazione meccanica e
               costruzione di macchine          1
I10X         Tecnologie e sistemi di
               lavorazione                      1
I11X         Impianti industriali meccanici     1
I17X         Elettrotecnica                     1         Azionamenti
                                                          elettrici
I18X         Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
          + 7 moduli didattici da definire in sede locale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Udine, 14 ottobre 1996
                                               Il rettore: STRASSOLDO